Art. 3.
(Commissione nazionale permanente
per le epilessie).

      1. Presso il Ministero della salute, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, è istituita, con decreto del Ministro della salute, la commissione nazionale permanente per le epilessie, con il compito di:

          a) proporre gli indirizzi programmatici nell'ambito del Piano sanitario nazionale per la predisposizione di atti del Governo concernenti le epilessie;

          b) predisporre la revisione e l'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, concernente le percentuali di invalidità derivanti dalle epilessie nonché il monitoraggio delle stesse;

          c) predisporre tutte le azioni che si ritengano necessarie per superare il persistente preconcetto sulle epilessie, riconosciute quali patologie sociali, e per promuovere la ricerca, la cura e l'integrazione sociale per le persone affette da epilessia e le loro famiglie;

          d) predisporre, per gli operatori del Servizio sanitario nazionale e per le persone affette da epilessia e le loro famiglie, interventi formativi e informativi per la prima comunicazione della diagnosi relativa allo stato invalidante, nonché per l'accesso ai percorsi di cura e di integrazione scolastica, formativa e lavorativa.

      2. La commissione nazionale permanente per le epilessie è composta da tre membri indicati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul territorio nazionale delle persone affette da epilessie e delle loro famiglie e da tre medici specialisti competenti in epilessie indicati dal Ministero della salute. Il

 

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presidente è nominato dal Ministro della salute. A seguito della prima convocazione la commissione nazionale permanente per le epilessie adotta un regolamento recante norme per il proprio funzionamento.