1. Presso il Ministero della salute, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, è istituita, con decreto del Ministro della salute, la commissione nazionale permanente per le epilessie, con il compito di:
a) proporre gli indirizzi programmatici nell'ambito del Piano sanitario nazionale per la predisposizione di atti del Governo concernenti le epilessie;
b) predisporre la revisione e l'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, concernente le percentuali di invalidità derivanti dalle epilessie nonché il monitoraggio delle stesse;
c) predisporre tutte le azioni che si ritengano necessarie per superare il persistente preconcetto sulle epilessie, riconosciute quali patologie sociali, e per promuovere la ricerca, la cura e l'integrazione sociale per le persone affette da epilessia e le loro famiglie;
d) predisporre, per gli operatori del Servizio sanitario nazionale e per le persone affette da epilessia e le loro famiglie, interventi formativi e informativi per la prima comunicazione della diagnosi relativa allo stato invalidante, nonché per l'accesso ai percorsi di cura e di integrazione scolastica, formativa e lavorativa.
2. La commissione nazionale permanente per le epilessie è composta da tre membri indicati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul territorio nazionale delle persone affette da epilessie e delle loro famiglie e da tre medici specialisti competenti in epilessie indicati dal Ministero della salute. Il